Economia

Assemblee societarie da remoto e in video collegamento: scade la norma. Ora che succede?

Assemblee societarie da remoto e in video collegamento: scade la norma. Ora che succede?

La disciplina delle assemblee societarie introdotta nel marzo 2020 all’inizio della pandemia del Covid è stata una delle normative “emergenziali” di più lunga durata.  Prevedeva la possibilità di svolgere le assemblee societarie da remoto e in video collegamento. La scadenza di quella norma è prevista per  il 30 settembre 2026, dopo innumerevoli rinvii, nonostante la pandemia sia un ricordo lontano. Sono in tanti a chiedersi che cosa accadrà dal 1 ottobre? lo abbiamo chiesto a Mario Notari, coordinatore della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano. «La vera ragione di tale longevità - afferma Notari - sta nel fatto che ci si è resi conto che quelle norme erano tutt’altro che “emergenziali”, bensì rappresentavano – o avrebbero dovrebbero rappresentare – le regole di ordinaria applicazione. Pertanto, si è tenuto in vita l’art. 106 del d.l. 18/2020 finché non si è riusciti a ottenere un analogo risultato anche senza un regime emergenziale».
Esiste però una scadenza della normativa e qualcuno, anche nel notariato, vorrebbe ripristinare la normativa così come era ante Covid. 
«Sia gli studi del Consiglio Nazionale del Notariato sia diverse massime dei consigli notarili, infatti, hanno sostenuto la compatibilità delle assemblee “digitali” con l’attuale quadro normativo, anche in assenza di qualsiasi norma speciale».
È legittimo dunque attendersi una prosecuzione dello status quo anche dopo il 30 settembre? 
«Non solo non vi sono ostacoli nel sistema per dar vita ad assemblee esclusivamente “digitali”, senza convocazione in un luogo fisico e senza compresenza del presidente e del segretario, ma non è neppure necessaria, nelle assemblee verbalizzate con atto pubblico notarile, la firma del presidente oltre a quella del notaio».
Dunque nessun timore di mancata idoneità?
«La natura del verbale per atto pubblico, quale atto “senza parte”, anche in coerenza con il fatto che la verbalizzazione avviene successivamente al fatto verbalizzato – e anche in luogo diverso, nel caso delle assemblee digitali – fa sì che il verbale sia perfettamente valido e idoneo a produrre tutti i suoi effetti con la sola sottoscrizione del notaio, nei tempi utili per i successivi adempimenti societari, anche a norma dell’art. 2375 c.c.»

29 settembre 2026, 17:21 - Aggiornata il 29 settembre 2026 , 17:21

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